Pagare il pranzo con il proprio volto: il caso della Chelmer Valley High School
Il Caso
Nel marzo 2023 la Chelmer Valley High School, una scuola dell’Essex frequentata da circa 1.200 studenti tra gli 11 e i 18 anni, introduce il riconoscimento facciale nel sistema di pagamento della mensa.
La scuola utilizzava già dal 2016 un sistema biometrico basato sulle impronte digitali. Con il nuovo sistema, invece, il volto dello studente viene utilizzato per identificarlo al momento del pagamento.
Prima dell’introduzione, la scuola invia alle famiglie una lettera con la possibilità di comunicare che non desiderano che il proprio figlio utilizzi il riconoscimento facciale. Chi non restituisce il modulo viene considerato consenziente. Non viene invece richiesto agli studenti di esprimere direttamente il proprio consenso, nonostante molti di loro abbiano un’età che, secondo l’autorità britannica per la protezione dei dati, consentirebbe loro di farlo.
La scuola non effettua inoltre, prima dell’attivazione, la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prevista per trattamenti che possono comportare rischi elevati. La valutazione viene completata soltanto nel novembre 2023.
Nel luglio 2024 l’Information Commissioner’s Office conclude che la scuola ha violato le norme sulla protezione dei dati e le rivolge un richiamo formale, accompagnato da indicazioni per modificare le proprie procedure.
Documentazione: Information Commissioner’s Office – Chelmer Valley High School · ICO – Essex school reprimanded after using facial recognition technology for canteen payments
I punti di vista
La Chelmer Valley High School
Quando introduce il riconoscimento facciale, la scuola dispone già da anni di un sistema di pagamento biometrico basato sulle impronte digitali. Il nuovo sistema viene adottato per gestire il servizio di mensa senza utilizzare denaro contante.
La scuola informa le famiglie e offre loro la possibilità di escludere i figli dal riconoscimento facciale restituendo un modulo. In questa prima fase considera quindi sufficiente il mancato rifiuto per procedere all’utilizzo dei dati biometrici.
Nel novembre 2023 la scuola modifica la procedura e comincia a raccogliere un consenso esplicito. Nello stesso mese completa anche la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati che non era stata effettuata prima dell’introduzione del sistema.
La scuola continua quindi a utilizzare la tecnologia, ma cambia le condizioni attraverso le quali ne gestisce l’impiego e il consenso.
Per approfondire: ICO – Provvedimento nei confronti della Chelmer Valley High School
Il responsabile della protezione dei dati
La scuola dispone di un Data Protection Officer esterno. Il suo coinvolgimento documentato avviene però quando il riconoscimento facciale è già utilizzato da diversi mesi.
Nel novembre 2023 viene completata la valutazione d’impatto. Il responsabile considera il trattamento dei dati biometrici ad alto rischio e nel gennaio 2024 trasmette la documentazione all’Information Commissioner’s Office affinché venga esaminata.
Conferma inoltre all’autorità che nessuna valutazione d’impatto era stata effettuata prima dell’avvio del sistema nel marzo precedente.
È dunque lo stesso meccanismo interno previsto per la protezione dei dati a portare successivamente la scelta tecnologica della scuola all’attenzione dell’autorità esterna.
Per approfondire: ICO – Reprimand issued to Chelmer Valley High School
L’Information Commissioner’s Office
Per l’ICO il problema non consiste nel fatto che una scuola utilizzi necessariamente una nuova tecnologia. Il riconoscimento facciale tratta però dati biometrici destinati a identificare in modo univoco una persona e richiede quindi particolari garanzie.
Secondo l’autorità, prima di introdurre il sistema la scuola avrebbe dovuto valutarne necessità, proporzionalità e possibili rischi. Avrebbe inoltre dovuto coinvolgere il proprio responsabile della protezione dei dati e consultare studenti e famiglie.
L’ICO contesta anche la modalità con cui era stato ottenuto il consenso. Chiedere alle famiglie di intervenire soltanto se non volevano aderire significava assumere il consenso in assenza di un rifiuto esplicito. L’autorità osserva inoltre che molti studenti erano abbastanza grandi da poter decidere personalmente e che la procedura adottata non aveva consentito loro di esercitare direttamente questa scelta.
Il provvedimento non impone di abbandonare ogni utilizzo del riconoscimento facciale. Chiede alla scuola di valutare adeguatamente rischi, necessità e proporzionalità, di fornire agli studenti informazioni appropriate e di coinvolgere tempestivamente il responsabile della protezione dei dati nelle future decisioni.
Per approfondire: ICO – Il richiamo formale alla scuola · ICO – Facial recognition technology in schools

