Senza rischio non c’è didattica
Questa affermazione della mia amica e maestra Enrica Ena, fatta in una discussione Facebook su questo argomento, ci porta dritti dritti al problema.
Oltre alla ben nota “medicina difensiva” esiste anche la “didattica difensiva”, quella didattica fatta più per pararsi le spalle più che per convincimento pedagogico.
La cosa è uscita allo scoperto durante il convegno L’educazione è fuori ad opera dell’avvocato Antonino Attanasio che ci ha proposto un mirabile contributo (alcuni passaggi ripresi qui di seguito) sulle responsabilità nell’ambito della didattica.
Il La è stato dato dalla chat dove prendevano forma le preoccupazioni dei dirigenti e le, neanche tanto velate, contrapposte accuse di numerosi insegnanti ai dirigenti di bloccare sperimentazioni didattiche per eccesso di prudenza, se non per codardia o quieto vivere.
Nessuno vuole, ovviamente, mandare avanti altri a prendersi responsabilità anche penali personali, ma non di rado si eccede in prudenza e così si precludono tante opportunità di esperienze nuove e ricche tanto per gli studenti che per gli insegnanti.
Ho chiesto all’avvocato Antonino Attanasio (Foro di Forlì – Cesena) di riprendere per noi le questioni, secondo lui, centrali sulle responsabilità civili e penali di chi fa scuola (le evidenziazioni sono mie).
La scuola tra emergenza sanitaria e progetti scolastici, da svolgersi anche all’esterno: riflessioni su protezione dati personali e sicurezza
E’ un principio fondamentale quello della custodia e protezione delle persone – dagli studenti e le studentesse al personale scolastico nella sua interezza, senza esclusione alcuna – affidate alla istituzione scolastica, tale che esse non devono in primo luogo temere che accada qualcosa di patologico a esse e in secondo luogo possono ivi veder realizzati i diritti fondamentali all’insegnamento, alla istruzione e al lavoro in generale.
L’emergenza sanitaria attuale, costituita dalla pandemia COVID, ha posto a dura prova tutte le istituzioni pubbliche e private, tra cui ovviamente anche la scuola.
La normativa che disciplina il trattamento dei dati personali (Regolamento U.E. 2016/679 del 27 aprile 2016) e la sicurezza sul lavoro (Testo unico per la sicurezza sul lavoro – D.lgs. 81/2008) deve essere letta e applicata non in maniera impeditiva od ostacolante per le attività scolastiche, ma in maniera propositiva, di agevolazione e protezione delle persone che operano nella comunità scolastica per gli scopi previsti dalla Costituzione, in primo luogo dalla normativa ordinaria di regolamentazione.
Lo scopo della normativa viene concretamente attuato solo conciliando sicurezza fisica, prevenzione, protezione delle persone e attuazione di attività che hanno rilevanza anche costituzionale, come la libertà di insegnamento, e la promozione e attuazione dei diritti fondamentali della persona tra cui quello all’istruzione.
È fondamentale comprendere che il semplice affermare “lo dice la legge”, “lo dice la circolare” non contribuisce affatto a rasserenare l’ambiente scolastico, a creare e mantenere il clima di fiducia indispensabile perché la comunità scolastica sia efficiente ed efficace nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali.
Il clima di fiducia si crea mostrando che lo spirito della normativa è stato compreso e viene attuato in modo diligente e partecipato, tale che le reazioni di fronte a possibili eventi di danno non saranno mai di rivalsa contro un colpevole, in qualsiasi modo individuato, ma di solidarietà e partecipazione.
L’emergenza sanitaria richiama alla mente tante altre situazioni di danno e pericolo da tempo presenti nella scuola, come ad esempio nei casi di conseguenze da atti di bullismo e negli incidenti con danni di tipo fisico, che possono accadere nel corso delle attività scolastiche (ricreazione, gite, attività all’esterno, ecc.); a ciò si aggiungono quelle vicende legate a contrastanti valutazioni circa i giudizi espressi dai docenti nei confronti degli allievi, a vicende di insofferenze e di relazioni non felici tra il personale scolastico e gli allievi/le allieve.
Da queste “patologie” della vita scolastica è nata una tendenza che può definirsi, mutuando una espressione coniata nel mondo della sanità, di “didattica difensiva”. Il mondo della sanità, incapace in alcuni casi di autoregolarsi e di infondere fiducia nei pazienti e negli utenti del servizio sanitario, ha generato la “medicina difensiva”, così che ogni volta che si ritenga che un medico abbia sbagliato, il paziente o i suoi congiunti sopravvissuti fanno causa per danni al medico, oltre a denunciarlo alla Procura. Per effetto del ricorso sistematico alla giustizia ordinaria, i medici temono di finire comunque sotto accusa e, per difendersi, si sottraggono ai pazienti problematici.
Nella scuola sta accadendo la stessa cosa: di fronte a un evento di danno o di pericolo si cerca un/una colpevole contro cui rivalersi. Il rapporto di fiducia tra allievi/allieve e famiglie da un lato e la scuola dall’altro è venuto meno per varie cause spesso interne all’amministrazione scolastica stessa, con conseguente impossibilità di risolvere fisiologicamente i problemi all’interno di essa.
Il ricorso alla giustizia ordinaria – Tribunali civili e Tribunali amministrativi – e alla giustizia penale per risolvere ogni problema scolastico – dalla bocciatura ai voti insufficienti, alla relazione allievo/a-docente, agli incidenti nel corso delle attività scolastiche – è diventato endemico e frequente modo di risoluzione delle controversie in ambito scolastico. Le conseguenze sono ovviamente devastanti: un clima di tutti contro tutti, di diffidenza e di sospetto reciproco che minaccia e danneggia profondamente la libertà di insegnamento e il diritto all’istruzione, oltre a sminuire e annullare la funzione pubblica dell’istruzione, a causa del conflitto tra dirigenti e docenti e del conflitto tra questi ultimi due e le famiglie.
La giustizia ordinaria non può rimediare in alcun modo a un certo tipo di danno e il ricorso a essa appare solo una vendetta postuma, per quanto paradossale essa sia.
Una possibile soluzione del problema passa attraverso la consapevolezza di alcuni punti fermi.
In base all’articolo 2043 del codice civile chi commette un fatto per dolo o colpa grave è tenuto al risarcimento del danno ingiusto arrecato e non è possibile una deroga pattizia. In base all’articolo 2048 del codice civile, genitori e insegnanti rispondono del danno cagionato dal fatto illecito dei minori rispettivamente che abitano con essi e che siano sottoposti alla loro vigilanza, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto. È un diritto costituzionale quello di rivolgersi a un giudice per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, quindi in via generale non è mai possibile limitare tale diritto.
Una ipotesi di soluzione è di tipo non giudiziale: il ricorso a procedure interne alla scuola per risolvere in modo non litigioso questioni serie e degne di rilievo. Un fenomeno simile si ha nel mondo sportivo, dove il tesserato/la tesserata si obbliga a non rivolgersi alla giustizia ordinaria per fatti che possano accadere nel corso della manifestazione sportiva: in questo modo – si pensi al calcio, ad esempio – si evita la paralisi delle attività dovute appunto all’intervento lungo e laborioso della giustizia ordinaria.
Per poter valorizzare le procedure alternative alla giustizia ordinaria, è necessario creare un clima di fiducia tra dirigenti, studenti e studentesse, docenti e personale scolastico in generale: questo clima di fiducia si crea innanzitutto rispettando i ruoli, preservando la libertà di insegnamento dei docenti, assicurando il diritto all’istruzione e preservando l’istituzione scolastica da danni.
La normativa scolastica disciplina compiutamente luoghi e strumenti tecnici per la formazione di piani e giudizi e per la soluzione di controversie: occorre semplicemente rivalutarli e apprezzarli positivamente.
In un contesto di fiducia condivisa, la normativa sulla sicurezza nella scuola e sulla protezione dei dati personali apparirà non come ostativa delle attività istituzionali, ma come realmente funzionale all’obiettivo primario, cioè la protezione della persona umana che si è affidata e che è presa in custodia dall’istituzione scolastica.
La normativa sulla sicurezza nelle scuole e quella relativa alla protezione dei dati personali, come anche la normativa scolastica, prevedono l’adozione di piani e progetti per le attività da svolgere: in questo contesto occorre evidenziare primariamente in che modo viene assicurata la protezione e la custodia degli studenti e delle studentesse affidati all’istituzione scolastica.
La chiarezza e l’effettività delle misure sono spesso il modo migliore per creare un clima di fiducia e per impedire azioni civili e penali a solo scopo di “vendetta” o di impossibile ricerca di responsabilità.
Antonino Attanasio
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