Mi sa tanto l’ennesima comunicazione demagogica di chi va a far nozze con i fichi secchi.

La questione è: quanto sarà autenticamente un occasione di apprendimento e di sviluppo professionale il contratto di apprendistato che interesserà, nelle sue tre tipologie, decine di migliaia di giovani al loro ingresso nel mondo del lavoro?

La mia preoccupazione di cittadino ma, soprattutto, di persona che guarda all’apprendimento ed alla formazione con occhio professionale, è che la natura formativa di questo istituto (natura che giustifica costi a carico della collettività a fronte di una “formazione” che il giovane riceve dalle aziende) stia solo sulla carta e che le pratiche che ne conseguiranno vedranno l’apprendimento, la formazione, lo sviluppo professionale confinati nel regno delle buone intenzioni e nel “piano individuale di formazione” che le aziende saranno obbligate a sottoscrivere.

L’oggetto incriminato è, oggi, il “nuovo” apprendistato quale risulta dal Testo unico dell’apprendistato licenziato dal Consiglio dei Ministri il 5 maggio 2011 e dal correlato accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2011.

Qualche premessa

Il “nuoovo” ‘apprendistato viene visto come:

  • una modalità di formazione
  • uno strumento per faciliatare l’accesso dei giovani al mondo del lavoro
  • una modalità di sviluppo di competenze professionali

Per cogliere l’importanza del nuovo apprendistato si tengano presenti le sue nuove tipologie:

  1. Contratto di “apprendistato per la qualifica professionale”. Dedicato ai minori che sono usciti dalla scuola
  2. Contratto di “apprendistato professionalizzante”, per i giovani di età compresa tra i 18 e i 29
  3. Contratto di “alta formazione e ricerca”, per i giovani che devono conseguire un titolo di studio secondario, che  stanno svolgendo gli studi universitari, un master, un dottorato di ricerca, oppure che stanno svolgendo un periodo di pratica presso gli studi professionali.

Tutte queste forme di apprendistato prevedono:

  • per l’apprendista un inquadramento di due categorie inferiore a quello che avrà a termine apprendistato
  • per l’azienda un significativo sgravio contributivo
  • la formazione è obbligatoria; se la formazione non viene svolta, l’impresa dovrà restituire tutti gli sgrarvi avuti dallo stato (il doppio della differenza tra l’aliquota agevolata e quella dovuta per un contratto di lavoro ordinario)

Una questione critica

  • L’apprendistato per la qualifica professionale, quello che più si avvicina all’apprendistato tradizionale, quello che consentiva di imparare un lavoro andando a bottega, può essere una delle modalità per il soddisfacimento del così detto “diritto-dovere”, cioè l’obbligo di istruzione. Questo significa che per un ragazzo che ha abbandonato la scuola dopo la terza media e non intende proseguire neppure alla formazione professionale per una qualifica triennale, può soddisfare l’ “obbligo” di “istruzione” attraverso l’apprendistato.

Dove sta il problema?

Il problema è che di formazione vera si corre il rischio di non farne affatto. Si corre il rischio che la sola formazione che si farà sarà quella che viene fatta in azienda. Si corre il risichio che il solo apprendimento che si svilupperà  in azienda sarà quella che si verifica spontanemante per la mera esposizione al lavoro.

C’è il serio rischio che si verifichi la (falsa) analogia che come esponendosi al sole ci si abbronza, esponendosi al lavoro si impara.

E’ ovvio, e nessuno lo nega, che lavorando, come vivendo, si impara. E’ sotto gli occhi di tutti che il passaggio da novizio ad esperto è una questione di esperienza (anche se si sa che “fare esperienza” non equivale ad “avere esperienza”).

Nulla da obiettare, quindi, per l’apprendimento nel processo di lavoro, per l’apprendimento attraverso l’esperienza. Sono processi che fanno parte della vita e che vanno fruttati.

Il problema è che la collettività non può attribuire finanziamenti a privati, sotto forma di sgravi contributivi e normativa contrattuale compiacente, in cambio di formazione autentica ottenedo, invece, formazione fittizia.

La virtualità della formazione è tanto più socialmente ed eticamente riprovevole quanto più il destinatario della formazione è una persona già esclusa, per meccanismi sociali e culturali, dal “minimo vitale” di istruzione, educazione, formazione. Quello che potrebbe avvenire nel caso, segnalato, del apprendistato per il diritto dovere.

Come si è arrivati ad attrìbuire all’impresa l’esclusività della formazione nell’apprendistato?

La normativa nazionale, fin dalla legge del 1955, ha sempre reso obbligatoria la “formazione” ; all’imprenditore è da sempre fatto obbligo, accanto all’erogazione della retribuzione,  anche  impartire all’apprendista la formazione necessaria al raggiungimento di una qualifica.

Questo obbligo non è quasi mai stato rispettato e fatto rispettare. Solo in alcune aree la formazione è stata fatta, ad esempio nelle provincia di Trento e Bolzano. Le inadempienze delle Regioni sono diventate, nei fatti, la giustificazione per non fare formazione formale. La normativa, come spesso accade, finisce con l’essere  determinata dai fatti e, prima la riforma dell’apprendistato del 2003 e, oggi, con il testo unico del “nuovo apprendistato”,  la “formazione in azienda”  diventa la forma legittima (ed esclusiva) dell’apprendimento per gli apprendisti.

Non va, poi, dimenticata l’allergia delle aziende per la formazione formale (porta via tempo al lavoro), allergia spesso giustificata dalla poca utilità della formazione formale che non ha mai saputo esprime una sua specificità di metodo limitandosi a scimmiottare la formazione scolastica. Formazione scolastica che ha generato simile allergia negli apprendisti che, appena fuggiti da una scuola che non li voleva, si trovano nuovamente imprigionati in un’aula ad ascoltare un insegnante che parla e gli propone l’odiata “teoria”.

A queste ragioni “storiche”, se ne aggiungono due che potremo chiamare “contemporanee”:

  1. l’ondata neo-liberista che si sta diffondendo nella sociatà  e nelle istituzioni per cui anche le imprese devono avere le mani libere e non soggiacere a troppi vincoli, compresi quelli legati ad obblighi di inviare i propri apprendisti a scuola
  2. la drastica diminuzione delle risorse pubbliche per la formazione “formale” e il conseguente obbligo di dare per buona la “formazione in azienda” (che non costa) come modalità principe di formazione.

Il risultato è che l’apprendistato, voluto dal legislatore come canale formativo alternativo alla scuola convenzionale e sostenuto finanziariamente dalla collettività proprio per la sua valenza di luogo alternativo di apprendimento, si ridurrà a modalità di lavoro a basso costo e chi ne faranno le spese sono, in primis, i giovani cui viene negato il diritto all’apprendimento e, poi,  l’idea stessa di formazione che viene usata in modo demagogico e viene mistificata.

Due (modeste) proposte per salvare il salvabile

Al di là delle più o meno giuste lamentazioni di chi vede venir meno una fetta di mercato per la scomparsa della formazione formale, credo che di necessità si possa fare virtù.

  1. Per quel poco di formazione formale che sopravviverà sarà necessario escogitare metodologie non scolastiche di formazione. L’apprendistato come canale formativo è poco appetibile e non gode di buona immagine sociale proprio per la debolezza della formazione in esso impartita e per aver scimmiottato (spesso malamente) la formazione scolastica tanto nei contenuti che nei metodi. Un profondo ripensamento concettuale della formazione formale è la condizione prima per riaprire spazi alla formazione
  2. Il lavoro è risorsa importante per l’apprendimento. purchè si vada oltre la mera esposizione dell’apprendista al lavoro. E’ necessario governare intenzionalmente l’apprendimento nel processo di lavoro. I modi per farlo sono tanti ed i riferimenti in letteratura e nelle pratiche non mancano. considerato che non è compito e mestiere dell’imprenditore fare il formatore, un recupero formativo delle attività lavorative può essere fatto agendo sul processo di valutazione e certificazione  delle competenze acquisite, processo che andrebbe sottratto all’arbitrarietà del giudizio di una singola persona.

Sono stato spinto a scrivere questo post perchè accanto ad una grande opportunità sociale e culturale quale è rappresentata dal “nuovo” apprendistato (consentitemi di tenerlo ancora virgolettato), vedo una strada irta di insidie, la principale delle quali lo svuotamento sostanziale del valore di apprendimento o, almeno, un suo notevole impoverimento.

Risorse in ordine sparso

  • Un portale ricco di risorse ed aggiornato http://www.fareapprendistato.it/
  • Testo unico del nuovo apprendistato licenziato dal Governo  http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/apprendistato/Relazione.pdf
  • Testo unico emendato dalla Conferenza Stato-Regioni (7 luglio)  http://www.fareapprendistato.it/fadocs/1_TU_7_luglio_2011.pdf
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Un pensiero su “Apprendistato è apprendimento?”
  1. Educazione, formazione, istruzione: questioni cruciali su cui si decide davvero il futuro. Siamo troppo abituati ad esprimerci con aforismi, battute, flash di piacimenti convergenti. L’analisi proposta dal post mette sul piatto una serie di questioni. Sullo sfondo leggo una chiamata all’impegno sul tema dell’impoverimento dell’apprendimento.

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